Diritto d'autore
Il diritto d'autore italiano, a differenza del diritto anglosassone del copyright fondato sul diritto a pubblicare una determinata opera, è basato sul legame personale fra l'autore e la sua opera. All'autore vengono riconosciuti diritti morali e diritti economici, e non occorre effettuare alcuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento dei diritti d' autore sull'opera: il diritto nasce automaticamente con la creazione dell'opera.
La normativa sul diritto d'autore è regolata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (più volte modificata ed integrata, in particolare dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248) e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.
La Legge si sviluppa in 206 Articoli, raggruppati in VIII Titoli.
Al Titolo I, Capo I, Artt. 1-5, si istituisce la tutela delle opere dell'ingegno e si indicano le ‘Opere protette'.
Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 10 del DPR 26 novembre 2007, n. 233) ha disposto che le competenze in materia proprietà letteraria, di diritto d'autore e di vigilanza sulla SIAE siano affidate alla Direzione generale per i beni librari gli Istituti culturali ed il Diritto d'Autore.
Ai sensi del DM 18 giugno 2008 tali competenze sono svolte dall'apposito Servizio della DGBL, che pubblica tutte le informazioni relative alla materia sul Diritto d'Autore.