Deposito legale
Dal 2 settembre 2006 è entrato in vigore il "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" (DPR 3 maggio 2006, n. 252) relativo alla Legge 15 aprile 2004 n. 106, per cui è abrogata la legge 2 febbraio 1939 n. 374 e s.m. sul deposito obbligatorio degli stampati.
La finalità culturale della nuova normativa è la conservazione e valorizzazione della produzione editoriale nazionale mediante la costituzione dell'archivio nazionale e regionale.
Nell'archivio nazionale convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato in Italia e nell'archivio regionale convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato nella regione.
Gli editori, a cui la nuova normativa impone l'onere del deposito legale, dovranno quindi inviare quattro copie di ogni loro pubblicazione:
• 1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Firenze
• 1 copia alla Biblioteca Naz. Centrale di Roma
• 2 copie all'archivio regionale della regione competente.
La Direzione generale per i per i beni librari e gli Istituti culturali ha costituito, tra le biblioteche e gli istituti di sua competenza, un gruppo di lavoro allo scopo di agevolare lo svolgimento delle procedure del deposito legale e mette a disposizione sul sito www.librari.beniculturali.it :
• informazioni e chiarimenti sull'applicazione del Regolamento;
• modulistica per il deposito legale, (legge 15 aprile 2004, n. 106).
e inoltre la consultazione dei testi delle convenzioni, degli accordi e dei protocolli d'intesa stipulati tra gli Istituti e le Associazioni di categoria.
Legge 15 aprile 2004, n. 106
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
Legge 15 aprile 2004, n. 106
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.
DPR 3 maggio 2006, n. 252